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La qualificazione all'Eppi

Cosa significa qualificarsi  

Ogni perito industriale iscritto all’Albo ha l’obbligo di qualificarsi con l’Ente.

Qualificarsi significa comunicare all’Eppi la propria posizione nei due modi che seguono:

  • chi esercita la professione
    deve compilare ed inviare il modello EPPI 01 (iscrizione)

  • chi non esercita la professione
    deve compilare ed inviare il modello EPPI 04 (non esercizio dell’attività)  

Regolamento Eppi, art. 1 e 2

Quando  e come qualificarsi

La qualificazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di iscrizione all’Albo utilizzando unicamente la modulistica dell’Ente presente nel nostro sito.

I modelli di qualificazione possono essere trasmessi in uno dei seguenti modi:

  • per posta raccomandata alla sede dell’Eppi - Piazza della Croce Rossa 3, 00161 Roma

  • per PEC all'indirizzo  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

  • tramite la piattaforma WebAlbo all'indirizzo www.webalbo.com      

 

Variazione dello status professionale 

Il perito industriale che si trova nella condizione di variare il proprio status lavorativo dovrà darne comunicazione all’Ente entro 60 giorni secondo i diversi casi:

  • se ha già presentato il modello EPPI 04 e inizia l’attività professionale dovrà presentare il modello EPPI 01

  • se è già iscritto Eppi e interrompe l’attività professionale dovrà presentare il modello EPPI 04 tramite l'area riservata del sito

  • se è già iscritto Eppi e riprende l’attività professionale dovrà presentare il modello EPPI 014 tramite l'area riservata del sito

 

Penalità

Se il perito non presenta la modulistica di qualificazione o di variazione dello status professionale oppure la trasmette in ritardo, sarà soggetto all’applicazione delle sanzioni.     

 Regolamento Eppi, art. 11 comma 5 e 7 


Variazione di residenza  

Ogni iscritto deve comunicare tramite l'area riservata del sito di aver cambiato la residenza entro 30 giorni dalla registrazione presso l'anagrafe comunale.

Se non vengono rispettati i 30 giorni, saranno a carico dell'iscritto le spese del mancato recapito delle comunicazioni postali e le spese per aggiornare la banca dati.

 

Regolamento Eppi, art. 2

 

 
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