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Frazionabilità dei contributi L’iscritto che ha esercitato la professione per un periodo inferiore a 12 mesi può avvalersi del frazionamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo dividendoli sulla base dei mesi di effettiva attività. Si considera un mese un periodo di attività pari o superiore a quindici giorni. Il contributo di maternità, invece, non è frazionabile. Regolamento EPPI, art. 5
Chi ha meno di 28 anni L’iscritto che alla data di inizio attività non ha ancora compiuto 28 anni può chiedere la riduzione del 50% del contributo soggettivo dovuto. La riduzione è concessa per i primi due anni di esercizio, purché non compia 30 anni durante il secondo anno di contribuzione . La scelta di avvalersi di questa facoltà va espressa nel modello EPPI 03 (comunicazione del reddito) barrando l’apposita casella. Regolamento EPPI, art. 3 comma 8
Chi ha compiuto 65 anni Gli iscritti che hanno compiuto 65 anni e svolgono ancora attività professionale hanno facoltà di continuare a versare il contributo soggettivo fino a 75 anni con il fine di incrementare il proprio montante contributivo. La scelta di avvalersi di questa facoltà va espressa nel modello EPPI 03 (comunicazione del reddito) barrando l’apposita casella. In questo caso, il contributo integrativo e quello di maternità restano invece obbligatori. Regolamento EPPI, art. 3 comma 9
Deducibilità dei contributi I contributi soggettivi e di maternità sono deducibili fiscalmente.
Regolamento EPPI, art. 3 comma 5 |
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