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Specifiche contributive

 

Laurea in ingegneria

L'iscritto che ha conseguito una laurea in ingegneria, può continuare a versare in Eppi senza iscriversi ad un altro Ente. In questo modo, preserva la sua continuità contributiva e costituisce un unico conto corrente previdenziale concentrando il suo risparmio.

 

 

 

Frazionabilità dei contributi 

Fino all'anno 2011 l’iscritto che ha esercitato la professione per un periodo inferiore a 12 mesi può avvalersi del frazionamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo dividendoli sulla base dei mesi di effettiva attività. Si considera un mese un periodo di attività pari o superiore a quindici giorni.
Attenzione: qualora l’importo dei contributi minimi frazionati sia inferiore ai contributi calcolati in base al reddito ed al volume d’affari effettivamente conseguiti, l’iscritto è tenuto al versamento dei maggiori importi (esempio)

Il contributo di maternità, invece, non è frazionabile.

Dall'anno 2012 saranno dovuti i contributi minimi per l'intero anno anche se l'esercizio è inferiore a 12 mesi.

 

Regolamento EPPI, art.

Chi ha meno di 28 anni

L'iscritto che alla data di inizio attività non ha ancora compiuto 28 anni può chiedere la riduzione del 50% del contributo soggettivo dovuto per i primi cinque anni di iscrizione semprechè non abbia compiuto 30 anni. In più, se il reddito professionale prodotto è inferiore alla metà del reddito minimo, la riduzione arriva al 70%.

La scelta di avvalersi di questà facoltà va espressa nel modello EPPI 03 (comunicazione del reddito) barrando l'apposita casella.

 

Regolamento Eppi, art. 4 comma 10

 

Chi ha compiuto 65 anni

Fino all'anno 2011 gli iscritti che hanno compiuto 65 anni e svolgono ancora attività professionale hanno facoltà di continuare a versare il contributo soggettivo  fino a 75 anni con il fine di incrementare il proprio montante contributivo.

La scelta di avvalersi di questa facoltà va espressa nel modello EPPI 03 (comunicazione del reddito) barrando l’apposita casella. Il contributo integrativo e quello di maternità restano invece obbligatori.

Dal 2012 anche chi ha 65 anni deve versare il contributo soggettivo.

I pensionati potranno versare il contributo soggettivo nella misura agevolata del 50% rispetto all'aliquota ordinaria.

Regolamento EPPI, art. 4 comma 11

 

Deducibilità dei contributi

I contributi soggettivi e di maternità sono deducibili fiscalmente.
La contribuzione soggettiva determinata con aliquote opzionali è interamente deducibile.
Il contributivo integrativo, invece, non è deducibile ad eccezione dei casi citati nella risoluzione del 18/05/2006 n.69 dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 
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