Whistleblowing

Whistleblowing

Data pubblicazione 17.07.2023 - Aggiornamento in caso di variazioni

 

A seguito dell’approvazione definitiva della legge n. 179/2017, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, l’articolo 2 di tale legge è intervenuto sul decreto 231/2001 inserendo all’articolo 6 (“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente”) il comma 2bis, che introduce specifiche misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni, le quali devono prevedere:
  • uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  • almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
  • il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Successivamente, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, è stato allargato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing, in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Secondo le nuove regole del Dlgs 24/2023 la protezione dei soggetti segnalanti viene garantita anche nel caso l’informazione riguardi la violazione di disposizioni normative (nazionali o europee) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’Ente Privato.
Inoltre, il Dlgs 24/2023 prevede, oltre alla ordinaria facoltà in capo ai segnalanti di rivolgere segnalazioni attraverso canali interni all’organizzazione, anche la possibilità, qualora non si abbia ricevuto riscontro, di rivolgere segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o, in via residuale e se non si è avuto riscontro da parte dell'ANAC, di fare divulgazioni pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Si tratta di due canali di comunicazione indipendenti e autonomi, ad ulteriore garanzia dell’efficacia della disciplina e di tutela del segnalante.

L’EPPI, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ad integrazione di quanto attualmente previsto nel MOGC 231/2001 ha predisposto un sistema di gestione delle segnalazioni (cd. Whistleblowing) disciplinato nella Whistleblowing Policy, scaricabile a fondo pagina, attraverso il quale:
  • ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all’art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 
  • garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante; 
  • vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 
  • tutela, tramite misure ad hoc, il segnalato.

Per quanto attiene ai canali di segnalazione, EPPI ha previsto che le segnalazioni possono essere inviate:

  1. a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga indirizzata all’attenzione dell’OdV ed inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”;
  2. attraverso la piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo web segnalazioni.eppi.it.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
  • la piattaforma si basa sul software open source Globaleaks progettato da Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights;
  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dall’OdV e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante; 
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’OdV e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’Ente che dal suo esterno;
  • la tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

 

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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Le informazioni sulle procedure, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, sono pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, sotto sezioni di secondo livello "Gare in corso", "Gare Concluse", "Affidamenti Diretti".

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Le informazioni sulle procedure, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, sono pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, sotto sezioni di secondo livello "Gare in corso", "Gare Concluse", "Affidamenti Diretti".

 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Relazione sulle performance - 2017

Data pubblicazione 16.02.2018 - Aggiornamento semestrale
 
In questa sezione vengono pubblicati il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Decreto Legislativo citato non si applica all’Eppi.



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Relazione sulle performance - 2016

Data pubblicazione 08.02.2017 - Aggiornamento semestrale
 
In questa sezione vengono pubblicati il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Decreto Legislativo citato non si applica all’Eppi.




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