AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Accesso civico semplice e generalizzato
Data pubblicazione 04.03.2024 - Aggiornamento in caso di variazioni
In data 07 luglio 2019 l’EPPI ha adottato il disciplina il Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, visualizzabile al seguente link, che disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5bis del D.Lgs. n.33/2018. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO
Le istanze di accesso civico semplice e generalizzato vanno inviate attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo
Le instanze di accesso possono anche essere presentate a mano direttamente dall'interessato presso gli uffici dell'Ente.
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Nessuna richiesta di accesso civico semplice o generalizzato ricevuta.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Prevenzione della Corruzione
Data pubblicazione 29.01.2018 - Aggiornamento Annuale
Con la determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, sono state rilasciate le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, che, per quanto riguarda le casse di previdenza dei liberi professionisti, enuncia espressamente che ad esse si applica il regime degli enti di diritto privato solo partecipati di cui al co. 3 dell’articolo 2-bis del d. lgs. 33 del 2013 e, per tale ragione:
- non sono tenute all’elaborazione di piani triennali di prevenzione della corruzione, seppur raccomandando l’integrazione delle misure integrative anticorruzione nei modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001.
- le disposizioni in materia di trasparenza sono applicabili “in quanto compatibili” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse….”.
L'EPPI ha quindi proceduto ad aggiornare in tal senso il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato adottati ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Altri contenuti
Censimento auto PA
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, pubblicato in G.U. n.287 del 11 dicembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) ha abrogato al comma 6 dell’art. 3 il precedente Decreto del 3 agosto 2011 ed i relativi adempimenti, ed ha introdotto nuove modalità di rilevamento dei dati relativi alle autovetture di servizio.
L'EPPI non ha autovetture di servizio.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Regolamenti Previgenti
Sezione dedicata ai Regolamenti per l’attuazione delle attività di Previdenza e di Assistenza dell’EPPI non più in vigore.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Interventi straordinari e di emergenza
Data pubblicazione 31.12.2015 - Aggiornamento in presenza di variazioni
Sezione relativa a interventi straordinari e di emergenza, come indicato all'art. 42 del d.lgs. 33/2013.
Trattasi dei provvedimenti adottati dall’Eppi in presenza di contingenze straordinarie e di emergenza, che comportano deroghe alla normativa vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti ed i termini temporali fissati per l'esercizio di tali poteri straordinari e i relativi costi previsti e i costi effettivi sostenuti dall'amministrazione.
Con riferimento a queste particolari situazioni si segnala che il Consiglio d’Amministrazione ha provveduto, con delibera 62/2014, a differire il termine di versamento del primo acconto 2014 dal 17 novembre 2014 al 16 marzo 2015 a favore degli iscritti residenti nella provincia di Genova in ragione degli eventi alluvionali che hanno colpito quel territorio il 9 e 10 ottobre 2014.
Sempre in ragione degli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni alluvionati di cui al DM dell’Economia e finanze del 20 ottobre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2014, il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato per i soggetti residenti nei comuni di cui al citato DM il differimento del versamento del primo acconto 2014 dal 17 novembre 2014 al 16 marzo 2015.
I provvedimenti in questione hanno derogato all’articolo 8 del Regolamento di Previdenza.
Il costo dei provvedimenti di cui sopra, inteso come mancata disponibilità degli importi presuntivamente dovuti a titolo di acconto, ed assumendo un tasso di rendimento di deposito su conto corrente allo 0,9% annuo, ammonterebbe a circa 4.200 euro. L’importo, si ribadisce, è da intendersi indicativo in ragione della presuntività degli acconti dovuti e della facoltà riconosciuta dal Regolamento di Previdenza di rideterminare gli stessi in ipotesi di redditi e volumi d’affari decrescenti rispetto all’anno precedente.


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