Si ricorda che l’adesione al concordato preventivo biennale con l’Amministrazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 13/2024, integrato dal decreto legislativo n. 108/2024, non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati gli iscritti all’EPPI.
L'istituto del concordato riguarda esclusivamente l'obbligazione tributaria e non si estende al rapporto obbligatorio contributivo tra il professionista e la propria cassa previdenziale.
La contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato, dovrà essere calcolata e versata sul reddito effettivamente prodotto e non sul reddito concordato, così come previsto dal Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza dell’Ente.