È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto interministeriale che definisce i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero contributivo così come previsto dall’art. 1, commi 20 e ss., della Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
BENEFICIARI E OGGETTO DELL’ESONERO
In attuazione dell’art. 1, comma 20, della Legge 178/2020, sono beneficiari dell’esonero gli iscritti che:
- nel 2019 abbiano percepito un reddito professionale pari o inferiore ai 50.000 euro; e che
- abbiano subito una riduzione di fatturato, nel 2020 rispetto al 2019, non inferiore al 33%.
Il reddito professionale è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti l’attività.
Per gli iscritti con inizio attività nell’anno 2020 non è richiesto il requisito del calo del fatturato.
Inoltre, per l’accesso all’esonero è necessario essere in regola con la contribuzione obbligatoria.
Infine, coloro che si sono cancellati, avendo cessato l’attività nel 2021, potranno beneficiare dell’esonero contributivo, in relazione alla contribuzione soggettiva da versare entro il 2021.
Il Decreto ha inoltre confermato che sono esclusi dalla misura i professionisti che:
- contemporaneamente alla libera professione, sono anche lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di invalidità;
- si sono iscritti all’EPPI nell’anno 2021;
- si sono iscritti all’EPPI prima dell’anno 2020, ma che abbiano dichiarato nell’anno 2019 un volume d’affari pari a zero.
Sono oggetto del beneficio dell’esonero i soli contributi soggettivi (esclusi, dunque, il contributo integrativo e di maternità) che dovranno essere versati nel 2021. L’eventuale contribuzione già versata nell’anno 2021, eccedente rispetto alla contribuzione soggettiva oggetto di esonero (saldo 2020 e primo acconto 2021), potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le procedure che comunicherà l’Ente.
Per l’ammontare definitivo dell’esonero occorrerà attendere l’emanazione di un successivo Decreto ministeriale, che definirà i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8 del Decreto), e che in ogni caso non potrà essere superiore a 3.000 euro su base annua.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTIVO
La domanda potrà essere presentata esclusivamente attraverso l’area riservata EppiLife a partire dal 15 settembre e fino al 31 ottobre 2021. Non saranno tenute in considerazione domande pervenute con modalità differenti.
Il beneficio non è condizionato all’ordine di arrivo delle domande.
In caso di iscrizione a più forme di previdenza obbligatoria, la domanda potrà essere presentata ad un solo Ente.
MODELLO EPPI 03 E SALDO 2020
Dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, sarà possibile presentare il Modello EPPI 03/2020. Il 31 ottobre 2021 è inoltre il termine per il versamento del contributo integrativo e di maternità.
Diversamente, in considerazione dell’esonero contributivo, il termine per il versamento del contributo soggettivo è posticipato al 16 novembre 2021.
TABELLA DI SINTESI ESONERO CONTRIBUTIVO 2021 |
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CONTRIBUTI OGGETTO DI ESONERO |
Contributo soggettivo da versare nel 2021 |
BENEFICIARI |
Iscritti con reddito professionale 2019 pari o inferiore a 50.000,00 euro e con calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019 Iscritti all’Ente con inizio attività entro il 30 dicembre 2020 I cancellati con data cessazione attività nel 2021 I pensionati di invalidità |
SOGGETTI ESCLUSI |
Iscritti con inizio attività dal 2021 Iscritti con volume d’affari dichiarato per l’anno 2019 pari a ZERO Iscritti titolari di pensione diretta Iscritti con contestuale rapporto di lavoro subordinato Iscritti non in regola con il versamento dei contributi |
COMPENSAZIONE O RIMBORSO |
L’eventuale contribuzione già versata nell’anno 2021, eccedente rispetto alla contribuzione soggettiva oggetto di esonero (saldo 2020 e primo acconto 2021), potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le procedure che comunicherà l’Ente |
MODALITÀ DI RICHIESTA |
Tramite apposito modello di domanda presente nell’Area riservata EppiLife Alla domanda deve essere allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale a pena di inammissibilità In caso di iscrizione a più forme di previdenza obbligatoria, la domanda potrà essere presentata ad un solo Ente |
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA |
Dal 15 settembre al 31 ottobre 2021 Il beneficio non è condizionato all’ordine di arrivo delle domande |
DATE DA RICORDARE |
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DAL 15 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2021 |
Presentazione Modello EPPI 03/2020 Presentazione della Domanda per l’esonero contributivo 2021 |
31 OTTOBRE 2021 |
Scadenza versamento saldo contributo integrativo e di maternità |
16 NOVEMBRE 2021 |
Scadenza versamento saldo contributo soggettivo |
15 DICEMBRE 2021 |
Scadenza versamento 1° acconto 2021 |