Data pubblicazione 05.02.2026 - Aggiornamento Trimestrale
L'art. 33 del D. Lgs. 33/2013 afferma: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di bene, servizi e forniture, denominato: indicatore di tempestività di pagamento."
Il DPCM 22/9/2014 "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" registrato in G.U. n. 265 del 14/11/2014 stabilisce all'art. 9 commi da 3 a 5 le modalità di calcolo dell'indicatore. In particolare:
| c. 3 | L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento. |
| c. 4 | Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per: 1. "transazione commerciale": i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; 2. "giorni effettivi": tutti i giorni di calendario, compresi i festivi; 3. "data di pagamento": la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria; 4. "data di scadenza": i termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192; 5. "importo dovuto": la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. |
| c. 5 | Sono esclusi nel periodo di calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso. |
La pubblicazione dell'indicatore avviene ai sensi dell'art. 10 commi 1, 2 e 3 del DPCM 22/9/2014.
| c. 1 | Le amministrazioni pubblicano l'"indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" di cui all'art. 9 c.1 del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al c.3 del presente articolo. |
| c. 2 | A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 c. 2 del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. |
| c. 3 | Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'Allegato A del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013. |
Si riportano di seguito gli Indicatori di Tempestività dei Pagamenti dell'Ente.
Tabella di sintesi
File di dettaglio
| ↓ ITP 2025 | ↓ ITP 2024 | ↓ ITP 2023 | ↓ ITP 2022 |
| ↓ ITP 2021 | ↓ ITP 2020 | ↓ ITP 2019 | ↓ ITP 2018 |
| ↓ ITP 2017 | ↓ ITP 2016 | ↓ ITP 2015 |














